Art. 1 – Denominazione, sede e logo

È costituita in TRAPANI, l'associazione denominata TRAPANI CAMPER CLUB, per brevità “T.C.C.”.
L'associazione ha sede in Trapani nella Via Enrico Petrella, 67 - Trapani, e potrà istituire filiali, succursali, agenzie e depositi anche in altre città d’Italia, nelle forme e con le deliberazioni per legge necessarie.
Il logo dell’Associazione è il segno distintivo del TRAPANI CAMPER CLUB del quale possono fregiarsi i Soci aderenti all’Associazione, è allegato alla lettera “B” al presente statuto e ne è parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - Scopo

L'associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Essa si propone di:

• promuovere lo spirito associativo fra tutti i possessori di veicoli motorizzati attrezzati per il campeggio di qualsiasi marca, modello e tipo;
• favorire lo scambio di esperienze, sia per una migliore utilizzazione dei mezzi che per scoprire luoghi ed itinerari interessanti;
• mantenere ed instaurare rapporti di amicizia fra quanti credono nella necessità di fare fronte comune, con incontri e raduni, a quei problemi che lo stare insieme sicuramente facilita;
• creare un centro di documentazione tecnica, legale ed informativa dove tutti possono attingere e nello stesso tempo dare, al fine di rimuovere ostacoli burocratici di qualsiasi natura;
• aiutare a risolvere i problemi individuali e collettivi per una completa sicura e piacevole vita all'aria aperta sia nelle città sia a contatto con la natura;
• promuovere ogni sorta di studi e di ricerche di carattere culturale e turistico anche mediante notiziario interno;
• collaborare con Enti ed Istituzioni pubbliche, private, turistiche, sportive e culturali di città italiane e straniere, al fine di sviluppare e facilitare sempre più il libero turismo, per una completa sicura e piacevole vita all'aria aperta;
• promuovere gli impianti di aree di sosta parcheggi e campeggi, da gestire direttamente per i propri soci o in collaborazione con enti pubblici o privati;
• organizzare e favorire raduni a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale, per creare occasione di incontro fra Soci e simpatizzanti al fine di accrescimento della forza sociale;
• ottenere le migliori facilitazioni e condizioni possibili per gli associati nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dal Trapani Camper Club;
• programmare, gestire, coordinare, sviluppare, attuare ad ogni livello le attività legate alla filosofia del campeggio e del tempo libero;
• affiliarsi alle federazioni ed organi nazionali ed internazionali del campeggio e del tempo libero;
• la realizzazione e la gestione di strutture ricettive per i mezzi che consentono il turismo itinerante;
• raggiungere gli scopi previsti dal Titolo I art. 2 dello Statuto della Confederazione Italiana Campeggiatori – già Federcampeggio, riconosciuta quale Ente Morale con DPR 11/06/1963 N. 1000 e svolgere attività nell’ambito dell’area territoriale dove ha sede l’Associazione.
• inoltre può svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 3 - Durata

La durata dell'associazione è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga.
L’associazione potrà prorogare la propria durata o essere sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - Domanda di ammissione e requisiti dell’associato – rinnovo tesseramento

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda, su apposito modulo predisposto dall’Associazione Trapani Camper Club.
I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua, il cui importo è fissato di anno in anno, con apposita delibera del Consiglio Direttivo, da versare entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.
Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.
Il rinnovo annuale del tesseramento, è subordinato sempre alla valutazione del Socio da parte della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Diritti / Obblighi dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.
Devono partecipare alle attività sociali collaborando fra gli stessi, per il buon svolgimento degli eventi organizzati dall’Associazione.
Inoltre è obbligatorio la partecipazione ad almeno n. 3 raduni nell’arco dell’anno, salvo cause di forza maggiore.

Art. 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

• dimissione volontaria;
• morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
• per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
L’espulsione comporterà l’allontanamento definitivo e non revocabile dall’Associazione.

Art. 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

• l'Assemblea generale dei soci;
• il Presidente
• il Consiglio Direttivo
• il Collegio dei revisori contabili.

Art. 8 - Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario “Bilancio Consuntivo” e per la programmazione dell'attività futura “Bilancio Preventivo”.

Art. 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua.
Ciascun socio potrà rappresentare in assemblea solo un altro socio, purché munito di regolare delega scritta e inviata, almeno 3 giorni prima della data fissata, al Segretario dell’Associazione anche a mezzo e mail.

Art. 10 - Compiti dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante convocazione scritta inviata a tutti i soci, con mezzi tracciati che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuni.
L’assemblea si riunisce nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei soci aventi diritto.
L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario “Bilancio Consuntivo” e per la programmazione dell'attività futura “Bilancio Preventivo”.
Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione.


Art. 11 - Validità assembleare

Le assemblee si terranno presso la sede dell’associazione o in altra sede ritenuta idonea. Di tali assemblee verrà trascritto apposito verbale che il Segretario verbalizzante appositamente nominato in fase di costituzione dell’assemblea avrà cura di trascrivere e firmare congiuntamente al Presidente dell’associazione.
L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza del 51% degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
Non raggiungendo la presenza anche per delega del 51% degli associati, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri, eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il Presidente, Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere.
Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Potranno candidarsi al Consiglio Direttivo i Soci che risultino iscritti regolarmente all’Associazione.
Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.
I componenti del Consiglio Direttivo che a vario titolo dovessero sostenere spese per missioni sostenute nell’interesse dell’Associazione, previa autorizzazione scritta del Presidente, potranno ottenere il rimborso delle spese presentando all’Associazione apposita rendicontazione con allegati giustificativi di spesa in originale.


Art. 14 - Dimissioni / Revoca

Nel caso che per una qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri i rimanenti, qualora risultassero in maggioranza, continueranno a svolgere il proprio incarico fino alla data della prima convocazione dell’assemblea ordinaria, dove verranno surrogati i consiglieri mancanti, che rimarranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 14.1 Il Presidente in caso di dimissioni o di revoca da parte del Consiglio Direttivo, perderà contestualmente lo “ status ” di consigliere. il Vice Presidente svolgerà la carica di Presidente pro-tempore, fino alla convocazione della prima assemblea ordinaria.

Art. 14.2 La carica di Presidente potrà essere revocata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, a seguito di condotta scorretta nei confronti degli associati e dell’Associazione, tale da ostacolarne il buon andamento e/o creare una cattiva immagine del Club.

Art. 14.3 Il consigliere o un revisore che, con la sua condotta sarà di ostacolo al buon andamento del Consiglio Direttivo ed all’immagine dell’Associazione, potrà essere destituito dalla carica sociale dalla maggioranza del Direttivo, con effetto immediato.

Art. 15 - Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, dandone giustificata motivazione.
Il Collegio dei Revisori partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo, può dare eventuali suggerimenti sugli argomenti trattati all’ordine del giorno, ma senza avere diritto al voto.

Art. 16 - Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione, per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il Consiglio:

• fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
• decide sugli investimenti patrimoniali;
• stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
• delibera sull'ammissione dei nuovi soci e sul rinnovo del tesseramento annuale;
• decide sulle attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 2;
• approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da sottoporre al collegio dei revisori contabili e all'assemblea;
• stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
• conferisce e revoca procedure.
• adotta i provvedimenti di espulsione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
• attua le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 17 - Il bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell'associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza ed in ogni luogo.

Art. 19 - Il Vice presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, o in caso di esonero o dimissioni fino alla convocazione della prima assemblea ordinaria con pieno mandato.
Sostituisce altresì il Presidente nelle mansioni per le quali viene espressamente delegato.

Art. 20 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Il Collegio dei revisori contabili

Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri, eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il Presidente.
Il Collegio dei revisori contabili verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall'Associazione.
In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell'associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all'assemblea per l'approvazione.
Il Collegio dei revisori contabili rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 22 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 23 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte dei fondi.

Art. 24 - Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 25 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori, che si riuniranno in seduta straordinaria. La decisione finale e gli eventuali provvedimenti adottati
(ammonimenti, espulsioni, etc .), saranno inappellabili e comunicati agli interessati a mezzo racc. A/R.

Art. 26 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità proposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 27 – Rinvio al Codice Civile

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme stabilite dal Codice Civile in materia.


Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo, Il presente modificato ed approvato dall’assemblea dei soci del 09/03/2019, annulla e sostituisce il precedente Statuto.

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